In vigore dal 27.12.2019
Statuti
Con la denominazione “Associazione AGAPE” è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
L'associazione ha la propria sede in Bioggio. Essa può essere trasferita con semplice decisione del Comitato direttivo.
L'associazione è apartitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro. La durata è illimitata.
Promuovere e creare servizi di accoglienza, cura e sostegno all'infanzia e all'adolescenza in un contesto educativo, famigliare e comunitario.
Promuovere il sostegno alle famiglie ed ai loro bisogni specifici in collaborazione con i servizi istituzionali e/o privati esistenti sul territorio.
Sostenere tutto quanto attiene al promovimento della politica famigliare e giovanile e della formazione.
Promuovere e sviluppare la formazione professionale continua oltre che attivarsi nel prestito di personale qualitativamente ed operativamente atto per enti pubblici o privati che ne facciano richiesta nell'ambito dello scopo sociale.
Partecipare e/o collaborare con associazioni ed enti presenti sul territorio che perseguono scopi analoghi o simili.
Possono aderire ad AGAPE quali soci attivi quindi con diritto di voto:
• le persone fisiche che intendono promuovere gli intenti dell'associazione con una collaborazione attiva.
• le persone fisiche che usufruiscono della struttura.
• le persone giuridiche, commerciali, di pubblica utilità , d'interesse pubblico o pubbliche che promuovono l'attività in forma di cooperazione.
Possono inoltre aderire ad AGAPE quali soci passivi quindi senza diritto di voto, ma con diritto di parola:
• le persone fisiche e giuridiche simpatizzanti.
La domanda d'adesione dei nuovi soci deve essere presentata per iscritto al Comitato Direttivo, al quale spetta la competenza di decisione. Al momento dell'ammissione il nuovo socio riceve una copia degli statuti.
La qualitĂ di socio si acquisisce con il versamento della prima quota sociale.
La qualitĂ di socio si perde:
• con la rinuncia volontaria del socio, che avviene inoltrando, per iscritto, entro la fine dell'anno civile, le proprie dimissioni al comitato, con preavviso di trenta giorni.
• per mancato pagamento dei contributi sociali, in particolare per il mancato pagamento della tassa sociale annua.
Cessando l'appartenenza, decade la qualitĂ di socio e egli perde ogni diritto.
L'esclusione di un socio può essere pronunciata dal comitato qualora il socio contravvenga in modo evidente e grave agli scopi della stessa oppure sia in mora con il pagamento della tassa sociale.
Ogni socio attivo ha diritto ad un voto.
E' esclusa qualsiasi forma di rappresentanza. Le persone giuridiche esercitano il loro diritto di voto tramite un membro del loro organo direttivo, avente diritto di firma individuale.
La principale risorsa finanziaria dell'associazione è la quota sociale annuale stabilita nel corso dell'assemblea generale ordinaria, la quale viene versata ogni anno dai soci, così come da ogni altra forma di finanziamento decisa dal comitato.
Altre risorse dell'associazione sono composte da: contribuzioni volontarie e donazioni da membri e terzi; contributi e sovvenzioni da enti pubblici e parapubblici; ricavi da iniziative promosse dall'associazione stessa e da consulenze ai comuni.
Gli organi dell'associazione sono:
1. l'assemblea dei soci
2. il comitato
3. l'organo di revisione
Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci
- il comitato
- l'organo di revisione
L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci che effettivamente partecipano alla riunione.
L'assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione e viene convocata almeno una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta che il comitato o almeno un quinto dei soci lo richieda, in seduta straordinaria.
La convocazione deve avvenire per iscritto dando comunicazione delle trattande, del luogo e dell'ora della riunione.
Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, essendo l'assemblea sempre validamente costituita, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Di competenza dell'assemblea sociale sono:
• la nomina del Presidente di sala e degli scrutatori;
• l'approvazione del verbale della seduta precedente;
• l'approvazione dei rapporti annuali di gestione dei conti, nonché l'approvazione dei conti annuali;
• la nomina del comitato e dei revisori dei conti;
• lo scarico del comitato;
• la revisione degli statuti;
• ogni altra decisione che le è riservata dalla legge o dagli statuti.
L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci che effettivamente partecipano alla riunione.
L'assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione e viene convocata almeno una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta che il comitato o almeno un quinto dei soci lo richieda, in seduta straordinaria.
La convocazione deve avvenire per iscritto dando comunicazione delle trattande, del luogo e dell'ora della riunione.
Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, essendo l'assemblea sempre validamente costituita, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Di competenza dell'assemblea sociale sono:
- la nomina del Presidente di sala e degli scrutatori;
- l'approvazione del verbale della seduta precedente;
- l'approvazione dei rapporti annuali di gestione dei conti, nonché l'approvazione dei conti annuali;
- la nomina del comitato e dei revisori dei conti;
- lo scarico del comitato;
- la revisione degli statuti;
- ogni altra decisione che le è riservata dalla legge o dagli statuti.
Il Comitato è composto da 3 a 7 membri.
Esso nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Cassiere.
Il Comitato, al suo interno, può inoltre prevedere le seguenti cariche:
- responsabile linee educativa
- responsabile attivitĂ
- responsabile ricerca e sviluppo
- responsabile amministrazione / finanze e logistica
Il Comitato viene nominato dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Ogni funzione è rieleggibile.
Il Comitato è responsabile per il buon andamento dell'associazione e può delegare dei compiti precisi a membri o a terzi.
Il Comitato organizza nel modo piĂą opportuno l'attivitĂ dell'anno sociale, propone il calendario, fissa le scadenze e comunica la data dell'assemblea ordinaria.
Esamina e valuta proposte o reclami dei soci e prende adeguati provvedimenti.
Il Comitato può validamente deliberare unicamente quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni avverranno a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente conta doppio.
Può sempre essere rieletto.
Il revisore dei conti non deve essere necessariamente socio. Il suo compito è la verifica della contabilità e della situazione finanziaria dell'associazione, attraverso un rapporto scritto da formulare all'indirizzo dell'associazione, con il preciso invito all'approvazione dei conti e allo scarico del comitato direttivo.
E' escluso qualsiasi diritto personale dei soci sul patrimonio sociale. L'anno contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre.
I presenti statuti sono entrati formalmente in vigore con la decisione dell'assemblea generale ordinaria di data 27 dicembre 2019 e sostituiscono le versioni precedenti.
La revisione degli statuti è di competenza dell'assemblea dei soci dell'associazione e necessita della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti.
Per essere valida questa decisione necessita della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
In caso di scioglimento dell'associazione è conferito mandato al Comitato di procedere alla liquidazione della stessa.
L'eventuale attivo patrimoniale dovrĂ essere devoluto in beneficenza ad associazioni che perseguono lo stesso scopo o ad istituzioni di pubblica utilitĂ con fini analoghi e a loro volta a beneficio dell'esenzione fiscale, ritenuto che la decisione sulla sua destinazione dovrĂ essere presa al momento dello scioglimento stesso dell'associazione.